Coronavirus, da venerdì 24 aprile consentita la vendita di cibo da asporto

inserita il: 24/04/2020 20:10

Da venerdì 24 aprile in Toscana ristoranti e locali che somministrano alimenti potranno vendere cibo da asporto.

Lo dispone l'ordinanza firmata dal presidente Enrico Rossi, la numero 41.

La vendita da asporto, che potranno effettuare tutti i ristoranti e i locali, anche artigianali, dovrà essere effettuata previa ordinazione on-line o telefonica.

I locali che vendono il cibo dovranno garantire che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano solo per appuntamenti e dilazionati nel tempo. Questo per evitare sia assembramenti all'esterno sia all'interno del locale dove sarà consentita la presenza di un cliente alla volta. Ogni cliente inoltre dovrà permanere all'interno del locale il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento dei prodotti.

Resta invece sospesa per i ristoranti ogni forma di consumo sul posto.

Dunque l'ordinanza 41 torna a confermare la possibilità di vendite di semi, piante, fiori ornamentali e piante in vaso anche negli esercizi commerciali specializzati (quanto stabilito nell'ordinanza 30). Così come conferma la possibilità di vendere calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini.

Ribadisce che è consentito agli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del gestore di determinare liberamente l’orario del servizio e derogare a quanto previsto dall’articolo 96, comma 2, della legge regionale Toscana 62/2018 in ordine all’obbligo della presenza del gestore nelle fasce orarie di garanzia.

Si conferma anche che il 25 aprile e il 1 maggio tutti gli esercizi resteranno chiusi come previsto dall'ordinanza 37. 

 

CHIARIMENTI A CURA DEL SUAP VALDERA

Si precisa, come chiarito dalla Regione Toscana, che l'ordinanza della regione n. 41 del 22 aprile ha previsto la possibilità della vendita da asporto solo per gli esercizi di somministrazione di alimenti, escludendo però gli esercizi che somministrano bevande o, nel caso somministrino entrambi ha limitato  la possibilità di vendita per asporto soltanto agli alimenti.

Questo significa che potranno vendere cibi da asporto ristoranti, attività artigiane alimentari quali, ad esempio rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio e simili.

Potranno fare vendita per asporto anche gli alberghi con ristorante, se abilitati alla somministrazione al pubblico (ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. a) della L.R. Toscana 20 dicembre 2016, n. 86 ovvero il Testo unico del sistema turistico regionale).

Si ricorda l'obbligo del rispetto della sanificazione e di tutte le misure di contenimento di cui all'ordinanza della Regione Toscana n.38 del 18 aprile 2020

 

Allegato Ordinanza 41 del 22 aprile 2020 (80,18 KB)